831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Se il prezzo di fabbrica per la consegna in base al quale è stato deciso il prezzo massimo al momento dell’ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità per le infermità congenite supera di oltre il 3 per cento il prezzo di fabbrica per la consegna determinato in occasione dell’esame dell’economicità e le eccedenze così conseguite ammontano ad almeno 20 000 franchi, il titolare dell’omologazione è obbligato a restituire al Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 LAI le eccedenze conseguite dopo l’ammissione.
Il titolare dell’omologazione è inoltre obbligato a restituire al Fondo di compensazione AI le eccedenze conseguite:
durante una procedura di ricorso, se vi è una differenza tra il prezzo applicabile durante la procedura di ricorso e il nuovo prezzo passato in giudicato al termine della procedura di ricorso e il titolare dell’omologazione ha conseguito eccedenze grazie a questa differenza di prezzo;
nei due anni successivi alla riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna in caso di estensione dell’indicazione o di modifica della limitazione secondo l’articolo 65f capoverso 2 primo periodo OAMal1, se la cifra d’affari effettiva è risultata superiore a quella prevista in occasione della riduzione.