831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Previa consultazione della Commissione federale dei medicamenti di cui all’articolo 37e dell’ordinanza del 27 giugno 19951sull’assicurazione malattie (OAMal), l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tiene l’elenco dei medicamenti per la cura delle infermità congenite di cui all’articolo 14tercapoverso 5 LAI (elenco delle specialità per le infermità congenite).
Un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità per le infermità congenite, se:
è indicato esclusivamente per la cura delle infermità congenite di cui all’articolo 3biscapoverso 1; e
il suo impiego inizia nella maggior parte dei casi prima del compimento dei 20 anni.
Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, le disposizioni d’esecuzione della legge federale del 18 marzo 19942sull’assicurazione malattie (LAMal) concernenti l’elenco delle specialità si applicano per analogia.
Se le condizioni per l’entrata nel merito della domanda secondo l’articolo 69 capoverso 4 OAMal sono soddisfatte prima dell’omologazione definitiva da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l’UFSP decide sulla domanda entro un termine adeguato dall’omologazione definitiva.