831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
L’UFAS esercita la vigilanza finanziaria sugli uffici AI cantonali.1
Gli uffici AI devono sottoporre all’UFAS per approvazione, secondo le direttive di quest’ultimo, le spese d’esercizio e gli investimenti mediante il preventivo, il piano finanziario per i tre anni successivi e il conto annuale. L’UFAS può esigere dagli uffici AI e dalle casse di compensazione ulteriori documenti necessari per l’esercizio della vigilanza.2
Alla vigilanza finanziaria sull’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero si applica l’articolo 43 capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). ↩
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