831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
La contabilità è tenuta dalla cassa di compensazione del Cantone sede dell’ufficio AI. La contabilità dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero è tenuta dalla Cassa svizzera di compensazione.
La cassa di compensazione tiene una contabilità separata per l’ufficio AI. Sono contabilizzati separatamente anche i contributi e le prestazioni dell’assicurazione, da una parte, e le spese di gestione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI, dall’altra. L’UFAS emana istruzioni in proposito.
Gli articoli 159 lettere b e c nonché 160 capoversi 1 e 3–5 OAVS1si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI.2