831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Al datore di lavoro è versata un’indennità secondo l’articolo 18c LAI, se l’assicurato è assente per malattia per oltre 15 giorni di lavoro nell’arco di un anno. L’indennità è versata a partire dal 16° giorno di assenza, sempre che il datore di lavoro continui a versare un salario all’assicurato o un’assicurazione d’indennità giornaliera gli accordi prestazioni.1
L’importo dell’indennità ammonta, per ogni giorno di assenza, a:
48 franchi per aziende con non più di 50 collaboratori;
34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori.
Il conteggio delle indennità è effettuato non prima di un anno dall’inizio del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteggio può essere effettuato anche prima.
L’indennità è versata direttamente al datore di lavoro dalla Centrale di compensazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.