831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Il salario lordo di cui all’articolo 18b LAI include tutti i contributi del datore di lavoro e del lavoratore alle assicurazioni sociali.
L’assegno per il periodo d’introduzione copre tutti i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali.
Se l’assicurato si ammala o è vittima di un infortunio durante il periodo d’introduzione, l’assegno è dovuto per il periodo in cui il datore di lavoro continua a versare il salario, ma non oltre la durata massima prevista nell’articolo 18b capoverso 1 LAI.
L’assegno per il periodo d’introduzione non è dovuto se l’assicurato ha diritto:
1 a un’indennità secondo la legge del 25 settembre 19522sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG); o
a indennità giornaliere di un altro assicuratore in seguito all’interruzione del lavoro dovuta a malattia o infortunio.
L’assegno per il periodo d’introduzione è versato dalla Centrale di compensazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). ↩