831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG (Diagnosis Related Groups ) il fornitore di prestazioni deve fornire un numero d’identificazione unico per gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche ai sensi dell’articolo 79ter. La struttura dell’insieme dei dati deve rispettare la struttura uniforme valida in tutta la Svizzera stabilita dal DFI secondo l’articolo 59a capoverso 1 OAMal1.
Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 79tercapoverso 1 devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate nella rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 20252sulla statistica federale.3
Il fornitore di prestazioni trasmette contemporaneamente alla fattura gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche secondo l’articolo 79tercapoverso 1 all’assicurazione per l’invalidità.
L’ufficio AI determina per quali fatture è necessario un esame più approfondito.