831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27tercapoverso 1 LAI. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:
le date delle cure o delle prestazioni fornite;
le prestazioni fornite, dettagliate secondo la tariffa determinante e le relative posizioni tariffali;
le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile;
il numero e la data della decisione o della comunicazione;