831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Gli articoli 37 e 38 dell’ordinanza del 24 novembre 20041sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG) si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell’AVS e all’iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell’assicurato. L’articolo 37 capoversi 1 e 2 OIPG è parimenti applicato per analogia ai centri d’integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).
Non sono riscossi contributi sull’indennità per spese di custodia e d’assistenza.2