831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Gli uffici AI e gli organi d’esecuzione cantonali di cui all’articolo 68biscapoverso 1 lettera d LAI stabiliscono nelle convenzioni di cui all’articolo 68biscapoversi 1bise 1terLAI almeno le prestazioni, il gruppo target, le competenze e la verifica dei contenuti delle convenzioni. Verificano il rispetto delle convenzioni.
L’UFAS precisa i requisiti minimi e valuta l’attuazione dell’articolo 68biscapoversi 1bise 1terLAI. Gli uffici AI sono tenuti a informare in qualsiasi momento l’UFAS e gli uffici di revisione sull’utilizzazione dei sussidi e a consentire loro la consultazione dei propri documenti commerciali determinanti.
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