831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
L’organo di coordinamento cantonale riceve contributi in particolare per:
la collaborazione con l’ufficio AI;
il rilevamento tempestivo e l’accompagnamento di giovani con un danno alla salute.
L’UFAS stabilisce i contributi per ciascun ufficio AI in funzione della quota della popolazione cantonale residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni e aggiorna la chiave di ripartizione ogni quattro anni.
Gli uffici AI possono richiedere all’UFAS contributi compresi tra 50 000 e 400 000 franchi per il cofinanziamento secondo l’articolo 68biscapoverso 1bisLAI, se sono adempiute le seguenti condizioni:
il Cantone interessato presenta la quota della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni necessaria per il contributo auspicato; e
il contributo finanziario dell’AI ammonta a non più di un terzo delle spese per il personale dell’organo cantonale.
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