831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Sono considerate provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale secondo l’articolo 68biscapoverso 1terLAI le formazioni transitorie cantonali svolte in virtù dell’articolo 12 LFPr1che prevedono una prestazione supplementare per le persone di età inferiore ai 25 anni che soffrono di un danno alla salute e hanno richiesto una prestazione dell’AI.
Se è stata conclusa una convenzione secondo l’articolo 96bis, l’ufficio AI può partecipare al massimo a un terzo dei costi dei provvedimenti preparatori cantonali di cui al capoverso 1.
I provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale secondo l’articolo 68biscapoverso 1terLAI sono svolti dopo la conclusione dell’obbligo scolastico e principalmente presso strutture di formazione professionale ordinarie. Analogamente a quanto previsto all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 20032sulla formazione professionale, durano al massimo un anno.