831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
(art. 22c cpv. 3 LFLP)
L’istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all’articolo 124a capoverso 2 CC all’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L’importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell’anno in questione.
Se nell’anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l’importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall’inizio dell’anno fino a quel momento.
Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell’istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l’istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell’anno in questione.
Se il nome dell’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore non è comunicato all’istituto di previdenza del coniuge debitore, quest’ultimo istituto versa l’importo all’istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferimenti successivi all’istituto collettore finché non riceve l’informazione ai sensi del capoverso 3.
L’istituto di previdenza del coniuge debitore deve sull’importo del trasferimento annuale un interesse, che corrisponde alla metà del saggio d’interesse stabilito dal regolamento per l’anno in questione.
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