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Art. 19k

831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

(art. 24 cpv. 4 LFLP)

In caso di divorzio, oltre ai dati di cui all’articolo 24 capoverso 3 LFLP, l’istituto di previdenza o di libero passaggio comunica all’assicurato o al giudice, su richiesta, anche le informazioni seguenti:

  1. se e in che misura la prestazione di libero passaggio sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
  2. l’importo della prestazione d’uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
  3. se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza sia stata costituita in pegno;
  4. l’importo presumibile della rendita di vecchiaia;
  5. se siano state versate liquidazioni in capitale;
  6. l’importo della rendita d’invalidità o di vecchiaia;
  7. se e in che misura una rendita d’invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
  8. l’importo della prestazione d’uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d’invalidità in caso di soppressione della rendita d’invalidità;
  9. la riduzione della rendita d’invalidità secondo l’articolo 24 capoverso 5 LPP1;
  10. altre informazioni necessarie per l’esecuzione del conguaglio della previdenza professionale.

Footnotes

  1. RS 831.40

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