(art. 24 cpv. 4 LFLP)
In caso di divorzio, oltre ai dati di cui all’articolo 24 capoverso 3 LFLP, l’istituto di previdenza o di libero passaggio comunica all’assicurato o al giudice, su richiesta, anche le informazioni seguenti:
- se e in che misura la prestazione di libero passaggio sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- l’importo della prestazione d’uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- l’importo presumibile della rendita di vecchiaia;
- se siano state versate liquidazioni in capitale;
- l’importo della rendita d’invalidità o di vecchiaia;
- se e in che misura una rendita d’invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
- l’importo della prestazione d’uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d’invalidità in caso di soppressione della rendita d’invalidità;
- la riduzione della rendita d’invalidità secondo l’articolo 24 capoverso 5 LPP1;
- altre informazioni necessarie per l’esecuzione del conguaglio della previdenza professionale.