831.432.1OFGFederal Council Ordinance1 lug 1998Fonte originale
Il fondo di garanzia finanzia l’Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 56 cpv. 1 lett. f e fbisLPP) mediante gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 19941sul libero passaggio e trasferiti nel fondo di garanzia secondo l’articolo 41 capoversi 3 e 4 LPP.2
Se questi averi non sono sufficienti, il finanziamento avviene secondo l’articolo 12.