831.432.1OFGFederal Council Ordinance1 lug 1998Fonte originale
I contributi per un anno civile sono esigibili il 30 giugno dell’anno seguente. Essi sono addebitati a questa data o devono essere pagati entro questa data.
Le differenze constatate durante la verifica del conteggio sono richieste o accreditate.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.