831.432.1OFGFederal Council Ordinance1 lug 1998Fonte originale
Le domande di sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole devono essere presentate entro il 30 giugno che segue l’anno civile determinante. L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle indicazioni.1
L’organo di direzione del fondo di garanzia compensa le sovvenzioni con i contributi e versa l’eventuale saldo attivo.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.