831.432.1OFGFederal Council Ordinance1 lug 1998Fonte originale
Un organo di direzione incaricato dal Consiglio di fondazione amministra il fondo di garanzia. Adotta tutti i provvedimenti necessari per adempiere il suo mandato. Rappresenta il fondo di garanzia nelle relazioni con terzi.
I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l’organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest’ultimo è sottoposto all’approvazione della Commissione di alta vigilanza.1
L’organo di direzione comunica la propria organizzazione alle autorità di vigilanza, all’istituto collettore e agli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 19932sul libero passaggio (LFLP) come pure la procedura da seguire per riscuotere i contributi e per far valere le domande di prestazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). ↩