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Art. 46a

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’autorità d’approvazione può esigere che i partner tariffali adeguino una convenzione tariffale già approvata se accerta che quest’ultima non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 46 capoverso 4.
  2. Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non si accordano entro un anno su un adeguamento della convenzione tariffale, l’autorità revoca l’approvazione che ha rilasciato e, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa.
  3. Nell’esercizio dei propri poteri l’autorità cantonale competente può, nel caso di strutture tariffali nazionali che si rivelano inadeguate, stabilire tariffe differenziate in base ai campi di specializzazione medica o ai gruppi di fornitori di prestazioni. Tiene conto degli eventuali adeguamenti operati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 43 capoverso 5bis.

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