Nei settori per i quali devono concludere una convenzione tariffale secondo l’articolo 43 capoverso 4, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori o le loro rispettive federazioni prevedono un monitoraggio congiunto dell’evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi, nonché misure correttive in caso di evoluzione non spiegabile delle quantità, dei volumi e dei costi.
Le misure di cui al capoverso 1 vanno integrate:
in convenzioni tariffali applicabili a livello cantonale; o
in convenzioni tariffali applicabili in tutta la Svizzera; se concernono strutture tariffali uniformi stabilite a livello nazionale, le misure vanno integrate in convenzioni applicabili in tutta la Svizzera.
Le convenzioni di cui al capoverso 2 sono sottoposte per approvazione all’autorità competente secondo il loro campo d’applicazione. L’autorità di approvazione considera adeguatamente il rischio di un approvvigionamento insufficiente o eccessivo.
Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitore di prestazioni, le misure di cui al capoverso 1 prevedono almeno:
la sorveglianza dell’evoluzione quantitativa delle diverse posizioni previste per le prestazioni;
la sorveglianza dell’evoluzione dei costi o volumi fatturati.
Le convenzioni di cui al capoverso 2 indicano i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi, segnatamente i progressi medico-tecnici, l’evoluzione socio-demografica e gli sviluppi politici. Prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità, dei volumi o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione.
Tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori si attengono alle misure convenute secondo il capoverso 1 per il rispettivo settore.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.