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Art. 47b

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a comunicano gratuitamente al Consiglio federale o al governo cantonale competente i dati necessari per adempiere i compiti di cui agli articoli 43 capoversi 5 e 5bis, 46 capoverso 4 e 47. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
  2. In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 1, il DFI o il governo cantonale competente possono prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a . Le sanzioni consistono:
    1. nell’ammonizione;
    2. nella multa sino a 20 000 franchi.

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