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Art. 54c

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
  2. La Commissione è responsabile del monitoraggio dei costi e della qualità. Sorveglia l’evoluzione nei singoli settori di prestazioni ed elabora all’attenzione della Confederazione e dei partner tariffali raccomandazioni concernenti le misure. Pubblica le proprie decisioni.
  3. Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione. Assicura la rappresentanza equa degli assicuratori, degli assicurati, dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni nonché degli specialisti.

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