Se, per le cure ambulatoriali o in ospedale, i costi medi per assicurato e per anno nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie aumentano almeno del doppio rispetto alla media dei prezzi e dei salari, l’autorità competente può ordinare che le tariffe o i prezzi di tutte o di una parte delle prestazioni non possano essere aumentati, fino a che la differenza relativa del tasso di crescita annuo è di oltre il 50 per cento rispetto all’evoluzione generale dei prezzi e dei salari.
È competente:
il Consiglio federale, per le convenzioni tariffali da esso approvate giusta l’articolo 46 capoverso 4;
il DFI, per le tariffe e i prezzi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettera b;
il governo cantonale, per le convenzioni tariffali da esso approvate giusta l’articolo 46 capoverso 4.
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