Qualora in un Cantone i costi annui per assicurato delle cure di cui all’articolo 25a aumentino in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera, il Cantone può prevedere che a nessun nuovo fornitore di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbissia rilasciata l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.