La Commissione federale per la qualità ha i compiti e le competenze seguenti:
presta consulenza al Consiglio federale, ai Cantoni, ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori in materia di coordinamento delle misure di sviluppo della qualità;
incarica terzi di elaborare nuovi indicatori della qualità e di sviluppare gli indicatori esistenti; rivolge raccomandazioni alle autorità sugli indicatori da utilizzare;
esamina i rapporti di cui all’articolo 58a capoverso 2 lettera g presentati dalle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori e sottopone loro raccomandazioni in materia di sviluppo della qualità;
presta consulenza al Consiglio federale per la definizione delle misure da esso previste in virtù degli articoli 58a e 58h ;
incarica terzi di condurre studi e verifiche sistematici;
incarica terzi di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualità, di assicurare l’identificazione e l’analisi dei rischi per la sicurezza del paziente, di adottare misure per la loro riduzione e di assicurare lo sviluppo di metodi intesi a promuovere la sicurezza del paziente; si avvale in particolare di organizzazioni che dispongono della necessaria esperienza in tali ambiti e nell’applicazione delle conoscenze in collaborazione con specialisti del ramo;
può sostenere progetti nazionali o regionali intesi a promuovere lo sviluppo della qualità;
sottopone alle autorità competenti e alle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori raccomandazioni in materia di misurazioni della qualità e requisiti generali riguardanti la qualità, segnatamente la qualità dell’indicazione, nonché in materia di misure da adottare nei singoli casi.
Su proposta della Commissione federale per la qualità, il Consiglio federale definisce ogni anno gli obiettivi che la Commissione deve perseguire e le modalità per verificarne il raggiungimento.
I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori sono tenuti a comunicare ai terzi incaricati dalla Commissione federale per la qualità i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettere e ed f.
I terzi garantiscono l’anonimato dei pazienti.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rilevazione, del trattamento e della trasmissione dei dati di cui ai capoversi 3 e 4.
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