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Art. 58d

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione remunera le prestazioni dei terzi ai quali è assegnato un compito secondo l’articolo 58c capoverso 1 lettera b, e o f.
  2. La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, remunerazioni sotto forma di contributi globali in virtù di convenzioni sulle prestazioni.
  3. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione delle remunerazioni.

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