832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Il DFI designa le prestazioni per le quali va riscossa una partecipazione ai costi più alta ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a LAMal e ne stabilisce l’ammontare. Può inoltre prevedere una partecipazione ai costi più alta se le prestazioni:
sono state fornite per un determinato periodo;
hanno raggiunto un determinato volume.
Il DFI designa i medicamenti per i quali deve essere pagata un’aliquota percentuale più elevata ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera a e ne stabilisce l’entità.1
Se l’aliquota percentuale è aumentata rispetto a quella prevista nell’articolo 64 capoverso 2 lettera b LAMal, l’ammontare che supera il tasso stabilito nella LAMal conta solo per metà nel calcolo dell’importo massimo di cui all’articolo 103 capoverso 2.
Il DFI designa le prestazioni per le quali la partecipazione ai costi è ridotta o soppressa ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera b LAMal e. Esso stabilisce l’ammontare della partecipazione ai costi ridotta.
3bis. Il DFI designa le prestazioni di cui all’articolo 64 capoverso 6 lettera d LAMal, per le quali la franchigia non è dovuta.2
Prima di emanare le disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis, il DFI sente la commissione competente.3
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138). ↩
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