832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
L’autorità cantonale competente informa gli assicuratori prima del 1° dicembre se decide, conformemente all’articolo 64a capoverso 5 LAMal, di assumere un ulteriore 5 per cento della somma dei crediti che saranno oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal nel corso dell’anno successivo. La sua decisione vale per un anno civile.
L’autorità cantonale competente può scegliere tra l’assunzione annuale o trimestrale dei crediti che l’assicuratore le ha notificato. Comunica la sua scelta entro la data di cui al capoverso 1.
L’assicuratore cede i crediti all’autorità cantonale competente e le trasmette a proprio carico gli attestati di carenza di beni purché i crediti riguardino premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d’esecuzione. L’assicuratore vi provvede nei 30 giorni che seguono:
il pagamento del Cantone ai sensi dell’articolo 105k capoverso 3 lettera a in caso di assunzione annuale;
il pagamento dell’acconto del Cantone ai sensi dell’articolo 105k capoverso 2 in caso di assunzione trimestrale.
A meno che l’assicurato non sia in mora con il pagamento di altri premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d’esecuzione, l’assicuratore annulla la sospensione dell’assunzione delle prestazioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 7 LAMal nei dieci giorni che seguono la cessione e ne informa l’autorità cantonale competente.
L’autorità cantonale competente informa gli assicurati in questione in merito al cambiamento di creditore.
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