832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
L’assicuratore notifica l’attestato di carenza di beni e gli altri crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3bisLAMal al Cantone nel quale è stato rilasciato l’attestato o sono sorti gli altri crediti.
Informa l’autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull’evoluzione degli attestati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno.
Notifica i crediti all’autorità competente del Cantone in cui il figlio è domiciliato alla nascita dei suddetti crediti entro il termine di cui al capoverso 2. Ne giustifica l’importo e indica la ragione per cui non ha potuto ottenere un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.
Trasmette all’autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale degli attestati di carenza di beni rilasciati e degli altri crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3bisLAMal sorti durante l’anno precedente. Entro la stessa data le consegna il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3, 3bise 5 LAMal e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 5 LAMal.
Su richiesta, l’assicuratore consegna o comunica gratuitamente all’autorità cantonale competente:
tutti i documenti che attestano l’esistenza e l’entità di un credito;
nel caso di una cessione, le informazioni necessarie per far valere i suoi diritti ai sensi dell’articolo 170 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni1.