832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Al momento della ricezione dei dati personali e delle comunicazioni di cui all’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal, l’autorità cantonale competente può trasmettere all’assicuratore i dati personali ai sensi dell’articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.
Se ha scelto l’assunzione trimestrale, il Cantone versa un acconto all’assicuratore nei 30 giorni successivi alla notifica dei crediti da parte di quest’ultimo. L’acconto corrisponde ai crediti notificati.
Il Cantone versa all’assicuratore, entro il 30 giugno:
i crediti di cui all’articolo 64a capoversi 4 o 5 LAMal in caso di assunzione annuale;
il saldo secondo il conteggio finale dei crediti di cui all’articolo 64a capoverso 5 LAMal in caso di assunzione trimestrale.
Effettua il versamento dopo aver dedotto le restituzioni di cui all’articolo 64a capoverso 4 LAMal. Se le restituzioni superano i crediti, l’assicuratore restituisce la differenza al Cantone entro la medesima scadenza.
Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l’assicuratore gli ha già comunicato nel suo conteggio finale un credito secondo l’articolo 64a capoverso 3 o 3bisLAMal o se annulla tale riduzione a causa di una doppia assicurazione, l’assicuratore gli restituisce una percentuale di tale riduzione del premio per un importo pari a quello assunto dal Cantone. Sull’attestato di carenza di beni o sul titolo equivalente, i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell’ammontare dell’intera riduzione del premio.
L’assicuratore che ha già ceduto un credito all’autorità cantonale competente e riceve da questi versamenti a titolo di regolamento totale o parziale del credito deve restituirglieli integralmente. Gli importi versati sono integralmente dedotti dall’attestato di carenza di beni o dal titolo equivalente.
Il Cantone non versa nulla all’assicuratore per i crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bisLAMal se riguardano anche crediti di pertinenza della LCA1.
L’autorità cantonale competente può chiedere agli assicuratori rettifiche retroattive dei conteggi finali ai sensi dell’articolo 105f capoverso 4 entro tre anni dalla loro ricezione.