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Art. 106d

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Le notifiche ai sensi degli articoli 106b e 106c contengono i dati personali di cui all’articolo 105g . Il Cantone può prevedere la notifica di ulteriori dati.
  2. Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire modalità tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.

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