Torna alla legge

Art. 112

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Ove, in caso di malattia o d’infortunio, non è certo se l’obbligo di fornire prestazioni spetti all’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF1o all’assicurazione militare, l’assicuratore-malattie può anticipare spontaneamente le prestazioni che assicura, a condizione che sia garantito il suo pieno diritto alla ripetizione.2
  2. Se una persona è assicurata per l’indennità giornaliera presso più assicuratori-malattie, l’obbligo di anticipare le prestazioni incombe ad ognuno di questi assicuratori.

Footnotes

  1. RS 832.20

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3908).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.