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Art. 117

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Se l’assicuratore-malattie ha indebitamente pagato prestazioni sgravando a torto un altro assicuratore sociale o viceversa, l’assicuratore sgravato a torto deve rimborsare all’altro assicuratore l’importo di cui è stato sgravato, ma al massimo sino a concorrenza del suo obbligo legale.
  2. Se più assicuratori-malattie hanno diritto oppure sono tenuti al rimborso, le loro rispettive aliquote sono calcolate secondo le prestazioni che hanno o avrebbero dovuto effettuare.
  3. Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dall’effettuazione della prestazione.

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