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Art. 118

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Nei casi d’assicurazione correnti, l’assicuratore tenuto definitivamente a prestare provvede affinché le prestazioni siano effettuate secondo le prescrizioni che gli sono applicabili. Egli informa in merito l’assicurato.
  2. Se l’assicurato avesse di norma dovuto ottenere prestazioni in contanti superiori a quelle effettivamente ottenute, l’assicuratore tenuto al rimborso gli versa la differenza. Ciò vale anche se il rapporto assicurativo si è frattanto sciolto.

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