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Art. 119

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’assicuratore tenuto al rimborso versa ai fornitori di prestazioni l’eventuale differenza tra la tariffa applicata dall’assicuratore avente diritto al rimborso e la tariffa valevole per lui.
  2. Se l’assicuratore avente diritto al rimborso ha pagato più di quanto avrebbe dovuto applicando le tariffe valevoli per l’assicuratore tenuto al rimborso, i fornitori di prestazioni devono versargli la differenza.

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