I fisioterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
- disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di fisioterapista concessa conformemente all’articolo 11 LPSan1o riconosciuta conformemente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan;
- avere esercitato per due anni un’attività pratica:
1. presso un fisioterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2. in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia, sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
3. all’interno di un’organizzazione di fisioterapisti, sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.