Gli ergoterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
1. presso un ergoterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2. in un ospedale sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
3. all’interno di un’organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .
RS 811.21 ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.