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Art. 48

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

Gli ergoterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

  1. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di ergoterapista concessa conformemente all’articolo 11 LPSan1o riconosciuta conformemente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan;
  2. avere esercitato per due anni un’attività pratica:

1. presso un ergoterapista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,

2. in un ospedale sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o

3. all’interno di un’organizzazione di ergoterapia sotto la direzione di un ergoterapista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;

c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;

d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .

Footnotes

  1. RS 811.21

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