I dietisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
- disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dietista concessa conformemente all’articolo 11 LPSan1o riconosciuta conformemente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan;
- avere esercitato per due anni un’attività pratica:
1. presso un dietista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2. in un ospedale sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite dalla presente ordinanza, o
3. all’interno di un’organizzazione di dietetica, sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .