I podologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
- essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la professione di podologo;
- disporre di un diploma di una scuola specializzata superiore secondo il programma quadro d’insegnamento «podologia» del 12 novembre 20101nella versione del 12 dicembre 2014 o di una formazione equipollente secondo il numero 7.1 del programma quadro d’insegnamento;
- avere esercitato per due anni, dopo aver conseguito il loro diploma, un’attività pratica:
1. presso un podologo autorizzato conformemente alla presente ordinanza,
2. in un’organizzazione di podologia autorizzata conformemente alla presente ordinanza, oppure
3. in un ospedale, in un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio o in una casa di cura, sotto la direzione di un podologo che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
d. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .