Gli psicologi psicoterapeuti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
1.2 centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o ospedaliero di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° gennaio 20243o di categorie A o B secondo i programmi prioritari «Psichiatria e psicoterapia geriatrica», «Psichiatria di consultazione e di collegamento», «Psichiatria e psicoterapia forense» e «Psichiatria e psicoterapia dei disturbi da dipendenza» nella versione in vigore al 1° gennaio 20244,
2. centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» del 1° luglio 20065nella versione del 20 dicembre 2018;
c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
RS 935.81 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 265). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet:www.ufsp.admin.ch/rif. ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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