Gli psicologi psicoterapeuti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
- disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di psicoterapeuta conformemente all’articolo 22 LPPsi1;
- avere acquisito un’esperienza clinica di tre anni, di cui almeno 12 mesi presso un istituto che offre trattamenti di psicoterapia e psichiatria e disporre di uno dei seguenti riconoscimenti dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM):
1.2 centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o ospedaliero di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° gennaio 20243o di categorie A o B secondo i programmi prioritari «Psichiatria e psicoterapia geriatrica», «Psichiatria di consultazione e di collegamento», «Psichiatria e psicoterapia forense» e «Psichiatria e psicoterapia dei disturbi da dipendenza» nella versione in vigore al 1° gennaio 20244,
2. centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» del 1° luglio 20065nella versione del 20 dicembre 2018;
c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.