Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
- essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell’articolo 50d lettere a–c;
- disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
- dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.