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Art. 53

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che:

  1. eseguono analisi mediche;
  2. sono autorizzati giusta il diritto cantonale;
  3. 1 .
  4. adempiono le altre condizioni stabilite per i laboratori dalla legislazione della Confederazione o del Cantone;
  5. 2 dispongono di un’autorizzazione corrispondente di Swissmedic, se eseguono analisi per la diagnosi di malattie trasmissibili;
  6. 3 dispongono di una corrispondente autorizzazione dell’UFSP se eseguono esami citogenetici o genetico-molecolari;
  7. dispongono delle attrezzature adeguate e del personale specializzato necessario;
  8. adempiono le condizioni d’autorizzazione di cui all’articolo 54.

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570).

  3. Introdotta dall’art. 37 n. 2 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651).

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