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Art. 57

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Sono autorizzati gli stabilimenti di cura balneare che sono posti sotto sorveglianza medica, utilizzano a scopo terapeutico le fonti termali locali, sono dotati di personale curante specializzato, dispongono d’apparecchi diagnostici e terapeutici adeguati e sono autorizzati giusta il diritto cantonale.
  2. Il DFI può ammettere eccezioni quanto all’utilizzo delle acque termali locali. Tiene conto in proposito della prassi precedente degli assicuratori.

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