1. La valutazione dell’economicità degli ospedali e delle case per partorienti è effettuata segnatamente mediante confronti dei costi corretti per il grado di gravità. Per le case di cura l’economicità della fornitura di prestazioni dev’essere presa in considerazione in modo adeguato.
2. Nella valutazione della qualità degli istituti occorre in particolare esaminare se l’insieme dell’istituto adempie le esigenze seguenti:
- disporre del necessario personale qualificato;
- disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;
- disporre di un sistema interno di rapporti e d’apprendimento appropriato e aver aderito a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, per quanto tale rete esista;
- disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali della qualità;
- disporre dell’attrezzatura per garantire la sicurezza delle terapie farmacologiche, in particolare mediante il rilevamento elettronico dei medicamenti prescritti e dispensati.
3. I risultati delle misurazioni della qualità condotte su scala nazionale possono essere utilizzati come criteri di selezione degli istituti.
4. Nella valutazione degli ospedali occorre in particolare tener conto dello sfruttamento di sinergie, del numero minimo di casi e del potenziale di concentrazione di prestazioni al fine di rafforzare l’economicità e la qualità delle cure.
5. La valutazione dell’economicità e della qualità può basarsi su valutazioni recenti di altri Cantoni.