832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Per l’elaborazione delle indicazioni mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1, gli assicuratori prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati, in particolare quelle secondo gli articoli 1–4 e 6 OPDa^1^.2
Se le indicazioni mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 non sono conservate sotto forma criptata, le generalità degli assicurati sono sostituite da uno pseudonimo per la conservazione di queste indicazioni. La pseudonimizzazione o il criptaggio possono essere tolti soltanto dal medico di fiducia.