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Art. 59d

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. I partner tariffali e le organizzazioni di cui agli articoli 47a capoversi 1 e 2 e 49 capoverso 2 LAMal devono verificare regolarmente, ma al più tardi cinque anni dopo l’ultima approvazione della convenzione tariffale o l’ultima verifica completa, che le tariffe continuino a rispettare i principi enunciati agli articoli 43 LAMal nonché 59c e 59c bis, nella misura in cui tali principi siano applicabili.
  2. I partner tariffali informano le autorità competenti del risultato della verifica e presentano, su richiesta, i documenti di cui all’articolo 59c ter.

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