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Art. 59e

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. In caso di riscossione di un contributo per ogni caso ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 LAMal, i partner tariffali sottopongono all’approvazione del Consiglio federale il relativo importo. Alla richiesta vanno allegati un rapporto di attività dell’organizzazione e un preventivo che giustifichino l’importo proposto.
  2. In caso di aumento del contributo per ogni caso, i partner tariffali sottopongono il nuovo importo all’approvazione del Consiglio federale.
  3. Per la ripartizione del finanziamento del contributo per ogni caso è applicabile per analogia l’articolo 49a capoversi 1 e 2 LAMal.

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