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Art. 68a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Le seguenti modifiche dell’elenco delle specialità hanno effetto decorsi tre mesi dalla loro pubblicazione:
    1. radiazione di medicamenti dall’elenco delle specialità (art. 68) e di singole confezioni di un medicamento;
    2. limitazione dell’indicazione (art. 65g );
    3. radiazione di singole indicazioni (art. 65f ).
  2. Se motivi particolari lo giustificano, segnatamente la radiazione di un’indicazione da parte di Swissmedic per motivi di sicurezza o per mancanza di efficacia, le modifiche secondo il capoverso 1 hanno effetto dal giorno della pubblicazione.
  3. Le limitazioni temporali stabilite nell’ambito di nuove ammissioni, estensioni dell’indicazione e modificazioni della limitazione scadono tre mesi dopo la scadenza della durata di ammissione stabilita nell’elenco delle specialità.

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