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Art. 75a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale e i Cantoni definiscono gli obiettivi in materia di costi di cui agli articoli 54 e 54a LAMal per la totalità dei costi generati dalle prestazioni.
  2. Si basano sui costi necessari per coprire le necessità mediche tramite cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti.
  3. Tengono conto segnatamente dei seguenti fattori:
    1. l’evoluzione della demografia e della morbilità;
    2. i progressi tecnologici in medicina;
    3. l’evoluzione della situazione economica, dei salari e dei prezzi;
    4. le possibilità di guadagni di efficienza.
  4. Il Consiglio federale coordina gli obiettivi in materia di costi con gli obiettivi di qualità secondo l’articolo 58 LAMal.

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