832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Il Consiglio federale e i Cantoni definiscono gli obiettivi in materia di costi di cui agli articoli 54 e 54a LAMal per la totalità dei costi generati dalle prestazioni.
Si basano sui costi necessari per coprire le necessità mediche tramite cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti.
Tengono conto segnatamente dei seguenti fattori:
l’evoluzione della demografia e della morbilità;
i progressi tecnologici in medicina;
l’evoluzione della situazione economica, dei salari e dei prezzi;
le possibilità di guadagni di efficienza.
Il Consiglio federale coordina gli obiettivi in materia di costi con gli obiettivi di qualità secondo l’articolo 58 LAMal.
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