Torna alla legge

Art. 75b

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Oltre a quelli previsti all’articolo 75a , il Consiglio federale definisce obiettivi in materia di costi segnatamente per i seguenti gruppi di costo:
    1. cure stazionarie*;*
    2. cure ambulatoriali in ospedale;
    3. cure ambulatoriali dispensate da medici al di fuori degli ospedali;
    4. medicamenti;
    5. cure dispensate in una casa di cura o a domicilio.
  2. L’articolo 75a capoversi 2–4 si applica anche agli obiettivi in materia di costi per i gruppi di costo di cui al capoverso 1.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.