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Art. 75b
Art. 75a
Art. 75c
Art. 75b
832.102
OAMal
Federal Council Ordinance
1 gen 1996
Fonte originale
Oltre a quelli previsti all’articolo 75
a
, il Consiglio federale definisce obiettivi in materia di costi segnatamente per i seguenti gruppi di costo:
cure stazionarie*;*
cure ambulatoriali in ospedale;
cure ambulatoriali dispensate da medici al di fuori degli ospedali;
medicamenti;
cure dispensate in una casa di cura o a domicilio.
L’articolo 75
a
capoversi 2–4 si applica anche agli obiettivi in materia di costi per i gruppi di costo di cui al capoverso 1.
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